Come si diventa OSS?

La formazione ed i compiti sono descritti nell’accordo istitutivo del 2001 e 2003 (per l’OSS con formazione complementare) e sono stabiliti dalle singole Regioni. La legge 1º febbraio 2006, n. 43 e la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ne hanno poi specificato i compiti e le funzioni. I requisiti di accesso al corso di formazione sono indicati nell’accordo istitutivo del 22 febbraio 2001.

Nel gennaio 2019 la figura dell’Oss viene istituita anche nel Servizio di sanità militare delle forze armate italiane. Leggi qui

Requisiti di ammissione:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di durata almeno triennale ai sensi dell’art.1 comma 3 del Dlgs 76/05 o qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione ai sensi della LR 95/80

– Certificato di idoneità allo svolgimento della mansione di OSS rilasciato da un medico del lavoro.

La formazione è competenza delle Regioni. Per conseguire la qualifica di operatore socio sanitario OSS bisogna fare un percorso formativo di 1000 ore (450 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni e 450 di tirocinio, comprensive di esame finale).

Le materie di studio (550 ore) sono divise in quattro aree:

  • “Area socio-culturale, istituzionale e legislativa” (legislazione sanitaria, sociale e previdenziale, organizzazione dei servizi sul territorio, sociologia;
  • “Ambito professionale specifico, area psicologica e sociale” (psicologia della relazione, pedagogia, ecc);
  • “Cenni di area igienico-sanitaria” (igiene della persona, tecniche di base riabilitative);
  • “Area tecnico-operativa” (attività domestico-alberghiere, alfabetizzazione informatica, assistenza domiciliare e tutelare, piani di intervento, interventi di socializzazione, animazione)

Lo stage dura 450 ore e termina con un esame finale (una prova scritta, una pratica ed una orale). L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale,

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una prova pratica da parte di una apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall’assessorato regionale alla sanità e uno dall’assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10%delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali.

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