FERIE E PERMESSI. COSA CAMBIA PER OSS, INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Oss, Professionisti Sanitari, Tecnici e Amministrativi hanno degli strumenti in più per richiedere ferie e permessi alle Aziende sanitarie di appartenenza. Le ferie, descritte dalla Costituzione Italiana all’art.36 come “diritto di ogni lavoratore, annuali, retribuite e irrinunziabili”, vengono disciplinate all’art. 33 del contratto di lavoro di queste categorie. Le ferie sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Possono essere frazionate in più periodi ma non possono essere meno di 15 giorni consecutivi se il dipendente ne ha fatta espressa richiesta. La durata delle ferie cambia in base all’articolazione dell’orario di lavoro di ogni dipendente:

  • 28 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni (con il sabato considerato non lavorativo);
  • 32 giorni lavorativi in caso di articolazione settimanale su sei giorni.

Diverso trattamento per i neassunti nei primi tre anni di servizio:

  • 26 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni (con il sabato considerato non lavorativo);
  • 30 giorni lavorativi in caso di articolazione settimanale su sei giorni.

I periodi che il contratto vigente prevede vanno dal 1 giugno al 30 settembre oppure, in caso di dipendenti con figli in et‡ in obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, dal 15 giugno al 15 settembre. Se a causa di ragioni di servizio vengono interrotte o sospese le ferie già in godimento oppure vengono anticipate spese per il periodo di ferie non goduto, da contratto l’Azienda è tenuta a rimborsare il dipendente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile godere delle ferie nel corso dell’anno, queste dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Le ferie possono essere sospese in caso di malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero; possono essere sospese anche da eventi luttuosi che danno luogo ai relativi permessi previsti. In tutti i casi è dovere del dipendente informare tempestivamente l’Azienda. Due righe poi sulle “ferie solidali“, istituto previsto dal contratto all’art.34 per il quale su base volontaria ed a titolo gratuito, si possono cedere alcuni giorni di ferie ad altro dipendente della stessa azienda che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori in particolari condizioni di salute. I permessi, sono disciplinati nel CCNL nel CAPO IV dall’art. 36 all’art. 51. Trattasi di permessi giornalieri e orari, congedi, assenze infortuni e diritto allo studio. Una novità nel contratto inerente la richiesta di permessi, è la cessazione delle disuguaglianze tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Sempre tra le novità, due articoli importanti sono il 39 e il 50: il primo disciplina i “congedi per le donne vittima di violenza” in applicazione dell’art.24 del Decreto Legislativo n.80/2015; il secondo dà piena effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui ai sensi della Legge n.76/2016. Presto ulteriori approfondimenti in merito ai diritti normativi del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

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