
VACCINO ANTI COVID-19
FAQ – Vaccini Covid-19 obbligatori per gli operatori sanitari
Il D.L 44/2021 ha reso obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per gli operatori sanitari prevedendo la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria con l’eventuale ricollocazione e, in assenza di questa possibilità, la sospensione dall’attività lavorativa e dallo stipendio. Il D. L. 172 del 26 novembre 2021 aggiunge che saranno gli Ordini professionali a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e a deliberare l’immediata sospensione dall’esercizio professionale del sanitario – se il professionista non risponde entro 5 giorni dalla sollecitazione – dandone comunicazione anche al datore di lavoro. Sono molte le domande che i professionisti si pongono, abbiamo dato risposta alle più frequenti, per fare chiarezza sulla normativa durante il webinar organizzato dall’OPI di Rimini.
Come funziona la sospensione dell’ordine per la mancata vaccinazione
Il D. L. 172/2021 è chiaro: fino al 15 giugno 2022, data che può variare in base alle esigenze epidemiologiche, chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid-19 non può esercitare una professione sanitaria. Come avviene nello specifico la sospensione? Gli ordini devono verificare lo stato vaccinale tramite la piattaforma DGC e invitare, chi non è in regola, a produrre entro 5 giorni, la documentazione comprovante:
- l’effettuazione della vaccinazione;
- l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- la prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni e il sanitario entro i 3 giorni successivi alla somministrazione, deve produrre il certificato di vaccinazione.
In caso di inosservanza da parte del professionista, gli ordini adottano un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dell’esercizio professionale con annotazione nell’albo. La sospensione ha natura dichiarativa e non disciplinare e perdura fino:
- al completamento del ciclo vaccinale primario;
- alla somministrazione della dose booster (per chi ha effettuato la seconda dose da più di 120 giorni);
- al 15/06/2022 (data che potrebbe variare).
L’ordine provinciale ha l’onere di comunicare alla federazione nazionale e al datore di lavoro del professionista l’inadempimento dell’obbligo vaccinale di quest’ultimo.
La sospensione incide anche sul rapporto di lavoro e di conseguenza interrompe anche la remunerazione. La sospensione vale anche per i soggetti in malattia, congedo, in maternità o con la legge 104/1992.
La piattaforma DCG non presenta la voce “guarito” quindi i sanitari che non hanno effettuato la terza dose perché sono stati positivi potrebbero ricevere il sollecito da parte dell’Ordine ad adempiere all’obbligo vaccinale. Dovranno rispondere, con PEC, fornendo il certificato del medico di medicina generale che ne attesti la guarigione da Covid-19. È importante sottolineare che i professionisti, che sono guariti dal Covid-19, hanno 120 giorni di tempo per concludere il ciclo primario o per effettuare la dose booster.
Le comunicazioni dell’OPI vengono effettuate esclusivamente tramite PEC, pertanto è importante per i professionisti controllare periodicamente la posta elettronica certificata per evitare di perdere avvisi importanti.
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