
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha abolito parte del Decreto Balduzzi (L. 158/2012): come cambia la Responsabilità Professionale per Medici, Infermieri e Professioni Sanitarie. Ma anche per Fisioterapisti, Ostetriche e indirettamente per OSS.
La Legge Gelli-Bianco, meglio conosciuta dai giuristi come Legge 24/2017, ha abolito definitivamente l’art. 3, comma 1, del D.L. 158/2012, che porta il nome del suo primi firmatario ovvero l’ex-ministro della salute Renato Balduzzi.
Quest’ultima norma, in sostanza, prevedeva che l’esercente la professione sanitaria (Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Fisioterapisti, Professioni Sanitarie) e indirettamente anche gli Operatori Socio Sanitari (OSS), nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, si attenesse scrupolosamente alle linee guida e alla buona pratica assistenziale accreditata e validata dalla comunità scientifica locale ed internazionale per non rispondere di danni derivanti da tali attività (in caso contrario avrebbe commesso Dolo o Colpa Grave).
La Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017 n. 24), ovvero “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“, ridisegna i confini della colpa Medica (ma anche di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Fisioterapisti e Professioni Sanitarie), mettendo in primo piano la sicurezza dell’assistito, senza dimenticare il diritto del professionista sanitario di lavorare in serenità. Contiene norme che appartengono sia alla responsabilità penale, sia a quella civile; ma anche aspetti amministrativi regati al settore assicurativo.
Nello specifico elenchiamo i principali articoli della Legge Gelli-Bianco che caratterizzano il nuovo agire professionale e le nuove responsabilità dell’esercente le professioni sanitarie:
- Art. 6, gli Esimenti > introduce l’adesione alle linee guida come fattore esimente da responsabilità per gli operatori sanitari per i casi imperizia (il sanitario continuerà a rispondere in caso di imprudenza e negligenza, in quanto condotte non scusabili);
- Art. 7, la Bipartizione delle Responsabilità Civile > da una parte la struttura, dall’altra il professionista sanitario; inoltre introduce i concetti di Responsabilità Contrattuale (Contratto di Cura con il Paziente) ed Extra-Contrattuale (tutto ciò che può ledere l’Assistito esterno al Contratto di Cura);
- Art. 8, la Duplice Condizione di Procedibilità > tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti (allo scadere di entrambi il giudice fissa l’udienza):
- 1) 6 mesi di fase conciliativa;
- 2) 90 giorni dopo presentazione di relazione tecnica;
- Art. 9, La Rivalsa > per Dolo o Colpa Grave, sempre che il professionista sanitario sia stato parte integrante del giudizio o della procedura stragiudiziale; l’azienda si può rivale sul lavoratore entro 1 anno dall’avvenuto pagamento;
- Art. 10, l’Obbligo Assicurativo delle Aziende > sulla Responsabilità Civile verso terzi e per responsabilità civile verso prestatori d’opera; obbligo stipula polizza copertura responsabilità civile professionisti verso terzi;
- Art. 13, l’Obbligo della Comunicazione > le Aziende hanno l’obbligo di comunicare al professionista della salute l’instaurazione del giudizio promosso contro di lui dal danneggiato entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto;
- Art. 15, la Perizia Specialistica > nomina di esperti per perizia e consulenza tecnica al fine di individuare responsabilità del professionista sanitario (di solito viene indicato un Medico specializzato in Medicina Generale, uno o più specialisti nelle singola disciplina, compreso Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i e altre Professioni Sanitarie; i prescelti non dovranno essere in conflitto d’interessi con il presunto reo).
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